TITOLO I – Denominazione – Sede
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed
in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice
Civile è costituita, con sede in Firenze,Via De' Ramaglianti
n° 1 un'associazione che assume la denominazione “ Wushu
Club Firenze Associazione Sportiva Dilettantistica ”.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi
dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni
del C.O.N.I. nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle
Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva
cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO II – Scopo – Oggetto
Articolo 2
L'associazione è un centro permanente di vita associativa
a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi
e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo 3
L'associazione si propone di:
promuovere e sviluppare attività sportive
dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alle arti
marziali, la ginnastica (in tutte le sue tipologie) e l'attività motoria
in genere;
organizzare manifestazioni sportive in via diretta
o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
promuovere attività didattiche per l'avvio,
l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie
per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre,
campi e strutture sportive di vario genere;
organizzare squadre sportive per la partecipazione
a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse
discipline sportive;
indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e
di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori
sportivi;
organizzare attività ricreative e culturali
a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
TITOLO III – Soci
Articolo 4
Il numero dei soci e illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e
gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta,
anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi
al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e
le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare
soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione
firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione
della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad
ogni effetto la qualifica di socio. In questo caso è esclusa
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6
La qualifica di socio da' diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio
voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e
modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli
organi direttivi;
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle
deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo
Articolo 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale
stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno
successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso
non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non
rivalutabili.
TITOLO IV - Recesso – Esclusione
Articolo 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa
di morte.
Articolo 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto
al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei
confronti del socio:
che non ottemperi alle disposizioni del presente
statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate
dagli organi dell'Associazione;
che si renda moroso del versamento del contributo
annuale per un periodo superiore a 2 mesi decorrenti dall'inizio
dell'esercizio sociale;
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie
agli interessi dell'Asoociazione;
che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche
morali, all'Associazione.
Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere
comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del
caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e debbono essere
motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla
ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea
al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento
di esclusione.
L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento
nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento
ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato
il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V - Risorse economiche – Fondo
comune
Articolo 11
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento
e per lo svolgimento delle sue attività da:
quote e contributi degli associati;
quote e contributi per la partecipazione e organizzazione
di manifestazioni sportive;
eredità, donazioni e legati;
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali,
o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati
e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche
di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria
e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a
premi;
altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell'associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e
non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti
i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai
ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto
del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente
reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Esercizio sociale
Articolo 12
L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 luglio di ogni
anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico
e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto
economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli
associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO VI – Organi dell'Associazione
Articolo 13
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente
il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
Assemblee
Articolo 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi
nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno
20 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno,
il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima
e della seconda convocazione.
L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai
singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul
giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail
o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
Articolo 15
L'assemblea ordinaria:
approva il rendiconto economico e finanziario;
procede alla elezione del Presidente dell'Associazione,
dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri
del Collegio dei Revisori dei Conti;
delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla
gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente
Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi
alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo
lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con
indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori
dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo
entro 20 giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno
diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento
della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di
delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più degli
associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla
prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti
o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza
assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Articolo 17
L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare
sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione
nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata
dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie
e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento
dell'Associazione.
Articolo 18
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione
ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata
dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta
dal Presidente dell'assemblea.
Consiglio Direttivo
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque
membri ad un massimo di nove scelti fra gli associati maggiorenni
in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste
dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti
del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il segretario
ed il cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure
quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche
attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni
prima della adunanza. Le sedute sono validequando vi intervenga
la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione
ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra
l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto
economico e finanziario;
predisporre i regolamenti interni;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli
associati;
nominare i responsabili delle commissioni di lavoro
e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell'Associazione;
affidare, con apposita delibera, deleghe speciali
ai suoi membri.
Articolo 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti
il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere
alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che
rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di
attuare detta modalità, il Consiglio può nominare
altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea,
che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei
membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere ala nomina di
un nuovo Consiglio.
Presidente
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di
ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo,
il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza
o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al vice Presidente convocare entro
15 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.
Articolo 22
Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto
da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e
resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione
dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture
contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee,
senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale
in tema di bilancio consuntivo.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Articolo 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza
degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con
particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono
essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VII – Scioglimento
Articolo 24
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato
dall' assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli
associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato
un liquidatore, scelto anche tra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte
le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti
a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo
dell'attività sportiva, e comunque per finalità di
utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662.
Norma finale
Articolo 25
Per quanto non è espressamente contemplato nel presente
Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile
e le disposizioni di legge vigenti.